Una società correntista ha citato in giudizio un istituto bancario chiedendo la ripetizione di indebito bancario per somme illegittimamente addebitate a titolo di anatocismo, commissioni di massimo scoperto e interessi ultralegali privi di accordo. La banca ha impugnato la condanna eccependo la mancanza del contratto scritto, vizi della perizia tecnica d'ufficio e la prescrizione quinquennale dei pagamenti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della banca, ribadendo che per i rapporti anteriori alla legge sulla trasparenza bancaria del 1992 vigeva la libertà delle forme e la prova può emergere dagli estratti conto. Inoltre, la nullità della consulenza tecnica per documenti non depositati ha carattere relativo e va eccepita subito. La prescrizione decennale decorre solo dalla chiusura effettiva del conto corrente per i versamenti ripristinatori. La banca perde la causa ed è condannata alle spese.
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