Una società richiedeva il rimborso credito IVA maturato nel 2013 attraverso un'istanza autonoma presentata nel dicembre 2017. Nella dichiarazione fiscale originaria, tuttavia, l'impresa aveva inserito la somma nel rigo RX45 destinato alla compensazione o detrazione, omettendo la compilazione del rigo RX44 relativo al rimborso. L'Amministrazione Finanziaria negava il pagamento per tardività, eccependo il decorso del termine decadenziale di due anni. La Corte di Cassazione ha confermato la posizione del Fisco. I giudici hanno stabilito che l'indicazione del credito a fini di compensazione non manifesta la volontà di rimborso. Di conseguenza, non opera il termine di prescrizione ordinaria decennale, bensì il rigido termine biennale di decadenza. Poiché l'istanza è giunta oltre i due anni previsti, la società perde definitivamente il diritto alla restituzione delle somme.
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