La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33688/2025, ha stabilito che la fornitura di acqua non potabile in luogo di quella potabile pattuita in un contratto di somministrazione non costituisce un semplice vizio della cosa venduta, ma un vero e proprio inadempimento contrattuale per consegna di "aliud pro alio" (una cosa per un'altra). Di conseguenza, l'azione del consumatore non è soggetta al breve termine di prescrizione annuale previsto per i vizi, ma al termine ordinario di dieci anni. Il caso riguardava due consumatori che avevano citato in giudizio la società di gestione idrica per aver ricevuto acqua non potabile per anni, chiedendo un rimborso parziale. La Corte ha cassato la decisione del Tribunale, che aveva erroneamente applicato la prescrizione breve, e ha rinviato la causa per un nuovo esame.
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