La Corte di Cassazione affronta un caso di presunta prescrizione coenfiteusi. Un contitolare di un diritto di enfiteusi, dopo aver utilizzato un fondo in modo esclusivo per oltre vent'anni, aveva chiesto di dichiarare estinto per non uso il diritto degli altri contitolari. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: la prescrizione per non uso di un'enfiteusi opera solo a vantaggio del proprietario del fondo (il concedente), non di un altro coenfiteuta. L'uso esclusivo da parte di un contitolare non cancella i diritti degli altri, che rimangono validi. Per acquisire le quote altrui, il coenfiteuta avrebbe dovuto agire per usucapione, dimostrando un possesso esclusivo contro gli altri, una strada giuridica diversa e non percorsa nel caso di specie. La domanda è stata quindi respinta.
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