Gli Acquirenti di un opificio industriale, venduto all'asta in una procedura di concordato preventivo, chiedono la revoca dell'aggiudicazione lamentando gravi abusi edilizi non sanabili. Il Tribunale respinge la richiesta basandosi sulla perizia di un tecnico che attesta la sanabilità delle opere. Tuttavia, tale relazione non viene mai messa a disposizione degli Acquirenti, i quali non possono esaminarla né estrarne copia. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso degli Acquirenti, evidenziando come l'utilizzo di un documento sottratto all'esame delle parti violi gravemente il **Diritto al contraddittorio** e il diritto di difesa. La Suprema Corte cassa la decisione e rinvia la causa al Tribunale per un nuovo esame, stabilendo che nessuna decisione può fondarsi su atti segreti o non accessibili alle parti del processo.
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