La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14006/2024, ha stabilito che una circostanza aggravante ostativa, se formalmente contestata nell'imputazione e non espressamente esclusa dal giudice, conserva i suoi effetti preclusivi sulla sospensione della pena. Questo principio si applica anche qualora la circostanza non sia menzionata nel calcolo della pena o nel dispositivo finale della sentenza di condanna. Il caso riguardava un ricorso contro un ordine di carcerazione per contrabbando, aggravato dall'uso di un veicolo di terzi. La Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che il bilanciamento delle circostanze incide solo sulla quantificazione della pena (quoad poenam) ma non sulla natura giuridica del reato, che rimane ostativo ai benefici penitenziari.
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