La Corte di Cassazione si pronuncia su un ricorso in materia fiscale, chiarendo i limiti dell'appello in caso di errore di fatto del giudice e il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale. L'ordinanza analizza il caso di un professionista destinatario di un accertamento fiscale basato su un'agenda. La Corte ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente, per via della regola della "doppia conforme" sulla questione del contraddittorio, sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenuto inammissibile perché l'errore lamentato (mancata costituzione in giudizio) andava contestato con istanza di revocazione e non con ricorso per Cassazione.
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