Una società operante nel settore dei carburanti ha richiesto il rimborso IRBA a un ente regionale, contestando la legittimità del tributo rispetto alle norme europee. Dopo una vittoria in secondo grado, la questione è giunta in Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che la Regione non ha la legittimazione passiva per gestire tali rimborsi. Sebbene il gettito fiscale sia destinato alle casse regionali, la gestione tecnica, l'accertamento e la riscossione del tributo rimangono di competenza esclusiva dell'Agenzia delle Dogane. Di conseguenza, la domanda di rimborso IRBA presentata contro l'ente territoriale è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha rilevato d'ufficio il vizio processuale, annullando la decisione precedente e rigettando l'istanza originaria della contribuente.
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