Una società del settore calzaturiero ha impugnato un accertamento fiscale per IRES, IVA e IRAP relativo a presunti ricavi occultati e costi indeducibili. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la fittizietà di alcune operazioni di cessione merci e la natura di finanziamenti soci, riqualificandoli come ricavi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell'operato del Fisco. Ha stabilito che l'accertamento fiscale può basarsi validamente su presunzioni gravi, precise e concordanti e che il giudice di merito ha correttamente valutato le prove, ritenendo le operazioni simulate per ottenere vantaggi fiscali indebiti. La Corte ha inoltre ribadito che il suo giudizio non può estendersi a una nuova valutazione dei fatti.
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