La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di fallimento e garanzie reali. Il caso riguardava una società fallita che aveva costruito un impianto sportivo su un terreno comunale, grazie a un diritto di superficie. La banca che aveva finanziato l'opera aveva iscritto un'ipoteca su tale diritto. Il curatore fallimentare sosteneva che il fallimento provocasse l'automatica estinzione del diritto di superficie, annullando così l'ipoteca. La Corte ha respinto questa tesi, chiarendo che l'estinzione del diritto di superficie non è mai automatica ma richiede un atto formale scritto, come una rinuncia o una scadenza del termine. Di conseguenza, l'ipoteca della banca è stata ritenuta pienamente valida.
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