Una società holding ha pagato un debito fiscale per conto di un'altra società, successivamente estinta. Dopo che l'amministrazione finanziaria ha annullato il debito tramite sgravio, la holding ha chiesto la restituzione della somma versata. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito la giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, poiché la controversia non riguarda l'esistenza del tributo (ormai cancellato), ma il diritto civilistico di un terzo, estraneo al rapporto fiscale, a ottenere la restituzione di un pagamento non dovuto.
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