Un avvocato ha ottenuto un'ingiunzione di pagamento per i suoi onorari contro una società energetica. Il Giudice di Pace ha dichiarato tardiva l'opposizione della società, ritenendo applicabile il rito ordinario. In appello, il Tribunale ha invece dichiarato il gravame inammissibile, sostenendo che il rito corretto fosse quello sommario, la cui decisione non è appellabile. La Corte di Cassazione, applicando il principio di apparenza, ha cassato la sentenza del Tribunale. Ha stabilito che il mezzo di impugnazione corretto è quello previsto per il rito che il primo giudice ha consapevolmente scelto di applicare, anche se errato. Pertanto, l'appello era ammissibile e la causa è stata rinviata al Tribunale per l'esame del merito.
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