Un Lavoratore, erroneamente cancellato dalle liste di collocamento obbligatorio da un Ministero, subì un danno pensionistico a causa della perdita di contributi e di un trattamento pensionistico inferiore. Il Tribunale gli riconobbe un risarcimento. La Corte d'Appello, però, rigettò la domanda, ritenendo il diritto prescritto, facendo decorrere il termine dal momento della cancellazione. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo che la prescrizione del danno pensionistico inizia solo quando il Lavoratore raggiunge l'età pensionabile e il danno si manifesta concretamente. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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