Un'impresa ottiene un decreto ingiuntivo contro un committente per il pagamento di lavori di appalto. Il committente si oppone eccependo la presenza di una clausola compromissoria che devolve le controversie ad un arbitrato. Il Tribunale accoglie l'eccezione e dichiara la propria incompetenza. L'impresa propone un regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che il servizio arbitrale indicato era stato sospeso. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni. Per le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., infatti, il termine decorre dalla data dell'udienza di discussione e sottoscrizione del verbale, anche in caso di trattazione scritta. L'impresa perde il ricorso e viene condannata al pagamento delle spese giudiziarie, lasciando ferma la competenza degli arbitri.
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