Un soggetto, condannato per reati fiscali, ha ricevuto una pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità) che includeva il ritiro del passaporto. L'imputato ha contestato l'automatismo di tale misura, sostenendo la necessità di una valutazione discrezionale del giudice. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il divieto di espatrio non è una sanzione accessoria, ma una componente necessaria e obbligatoria della pena sostitutiva stessa. Pertanto, accettando la pena sostitutiva, l'imputato accetta implicitamente anche tutte le prescrizioni ad essa collegate, senza che sia necessaria una motivazione ad hoc del giudice sul punto.
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