Un investitore esperto e facoltoso acquista obbligazioni argentine tramite la propria banca nel luglio del 2001, poco prima del default dello Stato sudamericano. Successivamente, l'investitore cita in giudizio l'istituto di credito chiedendo il risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza dell'operazione. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che la firma dell'ordine scritto, unita alle prove testimoniali dei dipendenti che avevano sconsigliato l'acquisto, esclude la responsabilità della banca. Inoltre, il profilo dell'investitore, un imprenditore laureato e attivo in operazioni speculative, dimostra la sua piena consapevolezza del rischio. L'investitore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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