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Art. 28 Regolamento Consob 11522/1998

8 provvedimenti

Obbligo informativo dell’intermediario e rischi per la banca
Un risparmiatore ha citato in giudizio un istituto di credito chiedendo la risoluzione dei contratti di investimento e il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha accolto la domanda solo per i prodotti ad alto rischio, escludendo la responsabilità dell'istituto per l'acquisto di azioni ritenute adeguate al profilo del cliente. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, accogliendo il ricorso del cliente. I giudici supremi hanno chiarito che l'obbligo informativo dell'intermediario deve essere sempre adempiuto in modo specifico per ogni singola operazione. La presunta adeguatezza dell'investimento non esonera la banca dall'onere di provare la corretta e puntuale informazione sui rischi concreti.
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Responsabilità dell’intermediario finanziario: se aspetti paghi tu
Un investitore ha citato in giudizio una banca e un promotore finanziario chiedendo il risarcimento dei danni per le perdite subite su un investimento rischioso, lamentando la violazione dei doveri informativi. Nonostante avesse scoperto subito le perdite, l'investitore ha atteso otto anni prima di disinvestire. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la responsabilità dell'intermediario finanziario viene meno se il risparmiatore, una volta presa coscienza del rischio e delle prime perdite, decide autonomamente di non disinvestire subito. Questa consapevolezza interrompe il nesso di causa tra l'omessa informazione iniziale e il danno finale, che diventa quindi imputabile alla scelta imprudente del cliente di attendere troppo tempo.
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Obbligo informativo dell’intermediario: tutelato anche l’esperto
Una societa immobiliare ha acquistato obbligazioni argentine ad alto rischio tramite una banca. A seguito del default dei titoli, la societa ha chiesto la risoluzione dei contratti per grave inadempimento della banca, lamentando la violazione dei doveri di informazione. La Corte d'Appello ha parzialmente respinto le richieste ritenendo la societa un investitore esperto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della societa, stabilendo che l'obbligo informativo dell'intermediario non viene meno nemmeno di fronte a un cliente esperto o abituato a operazioni speculative. La banca deve sempre fornire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e sui rischi specifici del titolo offerto. La sentenza e stata cassata con rinvio.
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Responsabilità della banca: investitore esperto perde il risarcimento
Un investitore esperto e facoltoso acquista obbligazioni argentine tramite la propria banca nel luglio del 2001, poco prima del default dello Stato sudamericano. Successivamente, l'investitore cita in giudizio l'istituto di credito chiedendo il risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza dell'operazione. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che la firma dell'ordine scritto, unita alle prove testimoniali dei dipendenti che avevano sconsigliato l'acquisto, esclude la responsabilità della banca. Inoltre, il profilo dell'investitore, un imprenditore laureato e attivo in operazioni speculative, dimostra la sua piena consapevolezza del rischio. L'investitore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Obblighi informativi violati: Banca rimborsa 25.000€ al cliente
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una banca per la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario. Una risparmiatrice aveva acquistato obbligazioni rischiose perdendo l'intero capitale di 25.000 euro. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: anche un singolo ordine di investimento può essere annullato (risolto per inadempimento) se la banca non fornisce informazioni adeguate sui rischi specifici di quell'operazione. Non è necessario impugnare l'intero contratto quadro. La violazione di questi doveri informativi è un inadempimento grave che giustifica la restituzione della somma investita al cliente. La banca ha perso il ricorso ed è stata condannata a restituire il capitale alla cliente.
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Prescrizione risarcimento danni: novità Cassazione
La Corte di Cassazione affronta il tema della prescrizione risarcimento danni in ambito finanziario. Due investitori avevano citato un istituto di credito per la perdita totale del capitale investito in obbligazioni estere poi andate in default. Mentre il Tribunale aveva dichiarato prescritto il diritto, la Corte d'Appello aveva riconosciuto il risarcimento, fissando la decorrenza del termine decennale dalla data del default e non da quella dell'acquisto. La Suprema Corte, ravvisando la particolare rilevanza della questione sul momento in cui il danno diventa conoscibile e azionabile, ha disposto il rinvio alla pubblica udienza per un approfondimento nomofilattico.
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Prescrizione investimenti finanziari: il dies a quo
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della prescrizione investimenti finanziari in relazione all'acquisto di bond argentini effettuato nel 2000. Un istituto bancario ha impugnato la sentenza d'appello che aveva dichiarato risolto l'ordine di acquisto per violazione degli obblighi informativi, sostenendo che il termine decennale di prescrizione dovesse decorrere dalla data dell'investimento e non da quella del default dello Stato emittente (2001). Data la complessità e la rilevanza della questione sul momento iniziale del decorso del termine, la Suprema Corte ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza per un esame approfondito.
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Obblighi informativi banca: guida al risarcimento
La Corte d'Appello ha condannato un istituto di credito al risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi informativi banca. Il caso ha riguardato l'acquisto di azioni illiquide non quotate, dove l'intermediario ha omesso di fornire spiegazioni specifiche sui rischi, nonostante la firma di moduli di inadeguatezza prestampati.
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