La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4133/2025, affronta il tema della restituzione investimenti a seguito della risoluzione di un contratto per inadempimento dell'intermediario. La Corte stabilisce che, per evitare ingiustificati arricchimenti, la restituzione delle somme e dei frutti (come le cedole) deve essere reciproca e avere decorrenza dal momento dell'originaria esecuzione della prestazione, e non dalla data della domanda giudiziale. Viene così superato il criterio basato sulla buona o mala fede del ricevente, privilegiando un ripristino completo ed equo delle posizioni patrimoniali delle parti.
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