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Art. 28 Ord. pen.

10 provvedimenti

Videochiamate in Carcere: Fine dell’Emergenza, Stop ai Colloqui Speciali
La Corte di Cassazione ha annullato una decisione che autorizzava un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis a effettuare videochiamate per i suoi colloqui in carcere. Il detenuto aveva richiesto le videochiamate a causa delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia. I giudici di sorveglianza avevano accolto la richiesta. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che, poiché le limitazioni agli spostamenti erano cessate con nuove normative, non sussisteva più la ragione emergenziale per giustificare i colloqui in videochiamata. La sentenza sottolinea che il diritto ai colloqui in carcere è fondamentale, ma le modalità devono rispettare le esigenze di sicurezza del regime speciale.
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Revoca videocolloqui 41-bis: prevale la sicurezza pubblica
Il Tribunale ha ordinato la revoca videocolloqui 41-bis per un detenuto al regime di carcere duro. Il provvedimento ha bloccato le chiamate a distanza con la moglie e il figlio, entrambi indagati per gli stessi reati di associazione criminale. Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la lesione del proprio diritto all'affettività e la mancanza di prove circa l'uso scorretto della tecnologia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che le esigenze di sicurezza pubblica prevalgono sul diritto del detenuto ai colloqui familiari. In passato, infatti, l'imputato aveva già violato le prescrizioni durante i colloqui per commettere nuovi reati. Di conseguenza, la revoca videocolloqui 41-bis risulta pienamente giustificata. Il Detenuto perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Videochiamate in regime di 41-bis: sì della Cassazione
Un detenuto sottoposto al regime di massima sicurezza chiedeva di poter svolgere colloqui con i propri familiari tramite videochiamata a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte dalla pandemia da COVID-19. Il Tribunale di Sorveglianza accoglieva la richiesta, ma il Ministero della Giustizia proponeva ricorso in Cassazione, ritenendo che tale modalità non fosse un diritto e presentasse rischi per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando la legittimità delle videochiamate in regime di 41-bis. La Corte ha stabilito che, in caso di impossibilità di svolgere colloqui in presenza, la videochiamata garantisce il diritto costituzionale ai rapporti familiari. Le esigenze di sicurezza sono salvaguardate dall'uso di reti informatiche protette e dal controllo visivo e acustico della polizia penitenziaria.
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Videochiamate per detenuti al 41-bis: la Cassazione dice sì
Un detenuto sottoposto al regime di massima sicurezza ha richiesto di poter svolgere colloqui con i propri familiari tramite videochiamata a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte durante l'emergenza sanitaria da COVID-19. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta, ma il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso in Cassazione, ritenendo che tale modalità non fosse consentita per motivi di sicurezza. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando la legittimità delle videochiamate per detenuti al 41-bis qualora vi sia un'impossibilità oggettiva di effettuare colloqui in presenza. La Corte ha chiarito che l'uso della rete intranet sicura dell'amministrazione carceraria, unito al controllo visivo e acustico della polizia penitenziaria, garantisce pienamente le esigenze di sicurezza, evitando il rischio di comunicazioni illecite con l'esterno e tutelando al contempo il diritto fondamentale ai rapporti familiari.
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41-bis: sì alle videochiamate con i figli detenuti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia contro l'autorizzazione a colloqui in videochiamata per un detenuto in regime di 41-bis con il figlio, anch'egli ristretto in alta sicurezza. La Corte ha stabilito che la sottoposizione al regime differenziato non annulla il diritto fondamentale al mantenimento dei rapporti familiari. Attraverso l'uso di piattaforme certificate e controllate a distanza, è possibile bilanciare le esigenze di sicurezza nazionale con la tutela della vita affettiva, impedendo scambi di messaggi illeciti senza isolare totalmente il detenuto dai propri congiunti.
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Colloqui 41-bis: no videochiamata senza prova certa
Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis ha richiesto di poter effettuare colloqui visivi a distanza con i familiari, adducendo notevoli difficoltà economiche e logistiche per gli incontri di persona. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La Corte ha stabilito che, sebbene i colloqui 41-bis tramite videochiamata siano ammissibili, spetta al richiedente fornire una prova concreta e inequivocabile di "circostanze eccezionali" che rendano l'incontro di persona impossibile o estremamente difficile. In questo caso specifico, la certificazione ISEE e la semplice distanza geografica sono state ritenute prove insufficienti.
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Colloqui 41-bis: Vetro divisorio con figli minori
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del mantenimento del vetro divisorio durante i colloqui tra un detenuto in regime 41-bis e il figlio infraquattordicenne. La decisione non è automatica ma si basa su una valutazione specifica del rischio, bilanciando il diritto alla vita familiare con le esigenze di sicurezza. In questo caso, la pericolosità del detenuto e il rischio di strumentalizzazione del minore per veicolare messaggi hanno giustificato la misura restrittiva, in linea con i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale.
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Colloquio senza vetro divisorio: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un detenuto in regime 41-bis a cui era stato negato un colloquio senza vetro divisorio con la madre anziana, non vista da diciassette anni. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la concessione di tale modalità di incontro, al di fuori dei casi previsti per i minori, rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione Penitenziaria. La decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva negato l'autorizzazione, è stata ritenuta ragionevole e adeguatamente motivata, poiché le esigenze di sicurezza del regime speciale prevalgono, salvo casi eccezionali la cui valutazione spetta all'amministrazione.
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Diritto allo studio 41-bis: i limiti della Cassazione
Un detenuto in regime speciale 41-bis ha contestato il diniego di colloqui con i docenti per motivi di studio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il diritto allo studio 41-bis può subire limitazioni per inderogabili esigenze di sicurezza. La Corte ha precisato che, sebbene il diritto allo studio sia tutelato, le modalità di esercizio, come i contatti diretti con l'esterno, possono essere ristrette per prevenire la veicolazione di messaggi, scopo primario del regime 41-bis.
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Permessi affidamento in prova: limiti e progressività
Una donna in affidamento in prova da pochi giorni si è vista negare il permesso di viaggiare per incontrare il coniuge detenuto. La Cassazione ha confermato il diniego, sottolineando che i permessi in affidamento in prova devono seguire un principio di progressività e non possono essere concessi all'inizio del percorso alternativo, quando è ancora necessario valutare l'adesione della persona alle prescrizioni.
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