Un contribuente ha impugnato un estratto di ruolo eccependo la prescrizione dei crediti per mancata notifica delle cartelle di pagamento. L'Agente della riscossione ha prodotto la prova della notifica tardivamente. La Cassazione, con l'ordinanza n. 692/2024, ha stabilito che, trattandosi di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), si applica il rito ordinario e non quello speciale per le sanzioni amministrative. Di conseguenza, la produzione documenti opposizione avvenuta oltre i termini perentori, come la prima udienza, è inammissibile. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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