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Art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015

5 provvedimenti

Risarcimento pubblico impiego: danno senza prova
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 12705/2024, ha confermato il diritto al risarcimento del danno per un lavoratore somministrato presso un ente pubblico a causa dell'illegittimità del contratto a termine. Anche in assenza di conversione del rapporto, spetta un'indennità onnicomprensiva che non richiede una specifica prova del danno subito, configurando un'ipotesi di danno presunto. La Corte ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, che contestava la liquidazione del danno, ribadendo i principi sul risarcimento pubblico impiego stabiliti dalle Sezioni Unite.
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Danno comunitario: risarcimento anche per contratti nulli
La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore del settore pubblico ha diritto al risarcimento del danno comunitario per l'abusiva reiterazione di contratti a termine, anche se tali contratti sono nulli per mancanza di forma scritta. La nullità formale, imputabile alla Pubblica Amministrazione, non può vanificare la tutela sostanziale prevista dal diritto europeo contro il lavoro precario.
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Danno comunitario: tutela anche senza contratto scritto
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18935/2024, ha stabilito un principio fondamentale a tutela dei lavoratori precari della Pubblica Amministrazione. Anche in assenza di un contratto scritto, e quindi in presenza di un rapporto formalmente nullo, il lavoratore ha diritto al risarcimento del cosiddetto 'danno comunitario' se subisce una reiterazione abusiva di contratti a termine. La Corte ha chiarito che la nullità formale, imputabile alla P.A., non può vanificare la tutela sostanziale imposta dal diritto dell'Unione Europea contro l'abuso dei contratti precari.
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Tutela lavoratore precario: Danno anche senza contratto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2992/2024, ha stabilito un principio fondamentale per la tutela del lavoratore precario nel settore pubblico. Un lavoratore, impiegato per anni da un'amministrazione regionale con una serie di contratti a termine, si è visto negare il risarcimento per l'abusiva reiterazione dei rapporti perché i contratti erano nulli per mancanza di forma scritta. La Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che la nullità del contratto, imputabile al datore di lavoro pubblico, non esclude, ma anzi rafforza, il diritto del lavoratore alla tutela risarcitoria prevista dalla normativa europea contro l'abuso dei contratti a termine. La mancanza di un contratto scritto valido non può tradursi in un indebolimento della protezione del lavoratore.
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Danno comunitario: sì al risarcimento nel pubblico
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che il risarcimento per 'danno comunitario' spetta anche al lavoratore del settore pubblico il cui rapporto, formalmente autonomo, venga riqualificato come subordinato a causa dell'abusiva reiterazione di contratti. Il caso riguardava una psicologa che per 15 anni aveva lavorato per un'azienda ospedaliera con contratti di collaborazione. La Corte ha chiarito che, a differenza del settore privato dove vige la conversione del contratto, nel pubblico impiego il divieto di conversione rende il risarcimento del danno la tutela principale. Ha inoltre specificato che il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) va calcolato secondo la contrattazione collettiva e l'amministrazione può compensare eventuali maggiori somme percepite dal lavoratore durante il rapporto fittiziamente autonomo.
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