La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso volto alla revocazione della confisca definitiva di beni nell'ambito di un procedimento di prevenzione. La ricorrente, un'erede del soggetto originariamente proposto, sosteneva la presenza di errori di fatto nella precedente decisione di legittimità. La Suprema Corte ribadisce che la revocazione della confisca è un rimedio straordinario, non utilizzabile per riesaminare questioni già decise o che dovevano essere sollevate tramite impugnazioni ordinarie. Viene confermato il principio secondo cui la normativa applicabile è quella vigente al momento della proposta di prevenzione, e non le norme successive, e che il procedimento può legittimamente proseguire nei confronti degli eredi dopo il decesso del proposto.
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