La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19589/2024, chiarisce i limiti dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale. In seguito al ricorso dell'Amministrazione Finanziaria contro una società, la Corte ha stabilito che per i tributi non armonizzati, il rispetto del termine di 60 giorni tra la notifica del verbale di constatazione e l'emissione dell'avviso di accertamento è sufficiente a garantire il diritto di difesa del contribuente. Un obbligo generalizzato di contraddittorio sussiste invece solo per i tributi armonizzati, come l'IVA. La sentenza impugnata è stata cassata perché il contribuente, pur avendone avuto la possibilità, non aveva presentato osservazioni nel termine concesso.
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