Il Ministero dell'Istruzione ha impugnato la decisione che riconosceva a un docente, coordinatore provinciale per l'educazione fisica, il diritto a percepire il compenso ore eccedenti coordinatore per le ore prestate oltre le 18 settimanali. Il Ministero sosteneva che il docente, essendo distaccato presso l'ufficio scolastico con un orario di 36 ore settimanali, non avesse svolto ore eccedenti e che il compenso dovesse essere forfettario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando che l'esonero dall'insegnamento non cancella il parametro delle 18 ore settimanali come limite oltre il quale calcolare le ore eccedenti. Pertanto, il docente ha diritto al compenso calcolato su base oraria maggiorata.
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