Un affiliato ha richiesto la restituzione cauzione franchising fallimento per un importo pari a quindicimila euro versato come deposito. Dopo il fallimento della società concedente, il curatore ha deciso di sciogliere il contratto in corso. L affiliato ha preteso di recuperare l intera somma in prededuzione, sostenendo la natura successiva del credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che lo scioglimento del contratto di franchising opera con effetto retroattivo ex tunc. Di conseguenza, l obbligo di restituire la somma genera un credito concorsuale ordinario e non un credito prededucibile. La restituzione cauzione franchising fallimento deve avvenire esclusivamente in collocazione chirografaria, garantendo la parità di trattamento tra tutti i creditori dell impresa fallita.
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