Una società, promissaria acquirente di un immobile, ha presentato una domanda tardiva di insinuazione al passivo nel fallimento della società venditrice, che nel frattempo aveva venduto lo stesso bene a terzi. La ricorrente sosteneva che il ritardo non fosse a lei imputabile, poiché il contratto preliminare era sospeso in attesa delle decisioni del curatore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il diritto al risarcimento era sorto e divenuto esigibile al momento della vendita al terzo, ovvero prima del fallimento. Di conseguenza, il ritardo di quasi dieci anni nella presentazione della domanda è stato considerato ingiustificato e imputabile al creditore.
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