Una società ha richiesto l'omologa di un concordato preventivo in continuità aziendale nonostante il voto contrario di diverse classi di creditori. Il Tribunale di Torino ha respinto l'istanza, evidenziando due criticità insuperabili: la manifesta irrealizzabilità del piano economico-finanziario, basato su proiezioni smentite dai dati reali, e la violazione della regola della priorità assoluta (Absolute Priority Rule). La proposta, infatti, prevedeva la soddisfazione di creditori di rango inferiore prima di quelli privilegiati, contravvenendo a un principio cardine della procedura.
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