La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una banca che chiedeva il riconoscimento del **credito privilegiato Fondo Garanzia PMI** nel fallimento di un'azienda debitrice. Il credito derivava dal pagamento della garanzia da parte del Fondo per le Piccole e Medie Imprese (PMI) a favore della banca, a seguito dell'inadempimento dell'azienda. Il tribunale di grado inferiore aveva negato il privilegio, sostenendo che non si trattava di un finanziamento diretto né di un credito soggetto a revoca amministrativa. La Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo che il termine 'finanziamenti' include anche le garanzie pubbliche. Ha inoltre chiarito che la 'revoca' non è un requisito indispensabile per il privilegio quando il credito nasce dall'escussione della garanzia del Fondo. Pertanto, il credito della banca, surrogata al Fondo, gode del privilegio.
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