Un datore di lavoro, sanzionato per l'impiego di un lavoratore non regolarizzato, ha contestato il valore probatorio delle dichiarazioni rese da quest'ultimo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, sebbene il lavoratore possa avere un interesse diretto nella causa, le sue dichiarazioni possono essere liberamente interrogate dal giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e utilizzate come elementi di convincimento. La decisione non si è basata solo su tali dichiarazioni, ma anche su quelle rese dallo stesso datore di lavoro durante l'ispezione, considerate pienamente attendibili dal giudice di merito.
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