La Corte di Cassazione ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di firma nei confronti di un indagato, accusato di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di auto rubate. L'indagato sosteneva che si trattasse di un semplice concorso di persone, data l'autonomia dei singoli gruppi e l'assenza di una cassa comune. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che l'associazione per delinquere sussiste anche senza una cassa comune o una rigida divisione dei compiti, purché vi sia un accordo stabile per commettere più reati e una struttura organizzativa minima. L'indagato, che gestiva i flussi finanziari tramite una carta prepagata per conto del gruppo, perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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