La vicenda nasce dalle indagini su presunti patti corruttivi e irregolarità nell'ammodernamento di un importante tratto autostradale. L'Imprenditore, privo dei requisiti per partecipare a gare pubbliche, gestiva società fornitrici di bitume e calcestruzzo. Secondo l'accusa, il Direttore dei Lavori ometteva i controlli di qualità e favoriva subappalti non autorizzati, ricevendo denaro e veicoli. A fronte delle imputazioni per corruzione e frode nelle pubbliche forniture, il Tribunale applicava all'imprenditore il divieto temporaneo di esercitare attività di impresa. L'indagato contestava la validità delle perizie dell'accusa e l'interpretazione delle relazioni tecniche difensive. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imprenditore. I giudici hanno confermato la misura interdittiva, rilevando la solidità del quadro indiziario complessivo.
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