La Corte di Cassazione ha stabilito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) costituisce un reato autonomo che può fungere da presupposto per i successivi delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego. La Corte ha rigettato il ricorso di un imputato che, agendo come intermediario per conto di un esponente di un clan, aveva contribuito a intestare fittiziamente beni e società a prestanome. È stato chiarito che non vi è assorbimento tra le fattispecie, in quanto il trasferimento fraudolento genera un autonomo profitto illecito, consistente nella facilitazione del godimento dei beni e nel sottrarli alle misure di prevenzione patrimoniale.
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