Una banca ha intrapreso un'azione revocatoria ordinaria contro un debitore che aveva venduto un immobile al fratello, poi lo aveva donato alla moglie e costituito un fondo patrimoniale. Inizialmente, il Tribunale aveva accolto la revocatoria solo per la vendita. La Corte d'Appello, invece, ha esteso l'inefficacia anche alla donazione e al fondo patrimoniale, ritenendo che la natura gratuita degli atti e gli stretti vincoli familiari fossero sufficienti a dimostrare la consapevolezza del pregiudizio per i creditori (scientia damni). La Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo l'importanza del vincolo familiare come elemento presuntivo qualificato nell'azione revocatoria, specialmente per atti a titolo gratuito, quando accompagnato da altri indizi che rendono altamente probabile la conoscenza del danno.
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