La Corte di Cassazione ha stabilito che nella procedura di liquidazione del patrimonio, il termine di 30 giorni per il deposito del programma non è perentorio e la sua violazione non causa nullità. Inoltre, ha ribadito che il debitore non ha la legittimazione per impugnare lo stato passivo, competenza che spetta al liquidatore in rappresentanza dei creditori. La Corte ha rigettato anche la richiesta di compenso del debitore per la custodia dei beni e di prededuzione per le spese legali iniziali.
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