L'Imputata è stata condannata per il reato di appropriazione indebita per essersi impossessata del trattamento pensionistico erogato dall'INPS e spettante alla persona offesa. La difesa sosteneva che una quietanza firmata dalla vittima, attestante la ricezione di oltre novemila euro, costituisse una prova legale insuperabile dell'avvenuto pagamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che nel processo penale non si applicano i limiti di prova del diritto civile. Vige infatti il principio del libero convincimento del giudice, il quale può valutare l'attendibilità della quietanza confrontandola con le altre prove, come le dichiarazioni della vittima. Di conseguenza, la condanna è stata confermata.
Continua »