Una società di escavazioni si è opposta a un decreto ingiuntivo per il pagamento di una fornitura di carburante, contestando di aver mai ricevuto la merce e disconoscendo genericamente tutti i documenti prodotti dalla controparte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società opponente, confermando la decisione del Tribunale. I giudici hanno stabilito che il disconoscimento generico di tutti i documenti è inefficace e che i documenti provenienti da terzi mantengono un valore indiziario. Inoltre, la prova della consegna della merce può essere validamente fornita attraverso una valutazione globale e unitaria di più elementi, come fatture, documenti di trasporto e lettere di messa in mora non contestate, anche se singolarmente privi di autonoma efficacia probatoria diretta. Vince la società fornitrice, che ha diritto al pagamento.
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