Una società contribuente riceveva un avviso di accertamento per maggiori imposte su interessi attivi non dichiarati, relativi a un finanziamento concesso a una partecipata. La società si difendeva producendo una scrittura privata che posticipava la decorrenza di tali interessi. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva la tesi del contribuente. La Corte di Cassazione, invece, ha cassato la sentenza, stabilendo che i giudici di merito hanno errato nel non verificare se la scrittura privata avesse data certa. Senza questo requisito, l'accordo non è opponibile all'Amministrazione Finanziaria, considerata terza rispetto all'accordo.
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