Un contribuente ha impugnato un estratto di ruolo, sostenendo di non aver mai ricevuto gli atti di notifica preliminari. La Corte di Cassazione, applicando la recente normativa (art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che l'impugnazione estratto di ruolo è consentita solo se il contribuente dimostra un pregiudizio specifico, come l'impossibilità di partecipare a gare d'appalto. In assenza di tale prova, manca l'interesse ad agire e l'azione non può essere proposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio.
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