La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha respinto il ricorso di un contribuente contro un'ingiunzione fiscale per il pagamento dell'IMU. La Corte ha chiarito che l'impugnazione dell'ingiunzione, quando segue un avviso di accertamento già notificato, è limitata ai vizi propri dell'atto di riscossione e non può rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria. Sono stati inoltre respinti i motivi relativi al presunto giudicato interno, alla litispendenza e ai vizi formali per mancanza di specificità e autosufficienza.
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