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Art. 27, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

6 provvedimenti

Discriminazione fiscale fondi esteri: Cassazione tutela investimenti UE
Un fondo di investimento tedesco ha chiesto il rimborso della ritenuta alla fonte sui dividendi italiani, sostenendo una discriminazione fiscale fondi esteri. Il fondo ha subito un'aliquota del 15%, mentre un fondo italiano equivalente, con investitori non residenti da paesi 'white list', avrebbe goduto di esenzione totale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che la differenza di trattamento viola il principio di libera circolazione dei capitali. La sentenza ha riconosciuto il diritto al rimborso integrale, annullando la decisione precedente che negava la discriminazione.
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Tassazione Dividendi Esteri: Rimborso per Discriminazione Fiscale
Una società olandese ha richiesto il rimborso delle ritenute subite sui dividendi percepiti da una società italiana tra il 2005 e il 2007. L'Italia aveva applicato una ritenuta del 15%, mentre per le società residenti l'imposizione era dell'1,65%. La società olandese lamentava una discriminazione fiscale in contrasto con la libera circolazione dei capitali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che la Tassazione Dividendi Esteri al 15% era discriminatoria rispetto al regime interno. La Corte ha disapplicato la norma nazionale, riconoscendo il diritto al rimborso parziale fino all'1,65%, anche se esisteva una convenzione bilaterale.
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Dividendi fondi esteri: la Cassazione blocca la discriminazione fiscale
Un Fondo di investimento tedesco ha ricevuto dividendi da società italiane, subendo una ritenuta alla fonte del 15%. Ha contestato questa tassazione, ritenendola discriminatoria rispetto ai fondi italiani equivalenti, che in condizioni simili godevano di esenzione. La Corte di Cassazione ha riconosciuto che il trattamento fiscale dei dividendi fondi esteri era restrittivo della libera circolazione dei capitali. Ha quindi stabilito che il fondo tedesco aveva diritto alla stessa esenzione fiscale dei fondi residenti, annullando la ritenuta e ordinando il rimborso integrale delle somme versate.
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Fondo Estero vs Fisco Italiano: Vittoria contro la Discriminazione Fiscale
Un Fondo di investimento tedesco ha richiesto il rimborso di una ritenuta del 15% sui dividendi italiani, sostenendo una discriminazione fiscale fondi esteri. La normativa italiana esentava o tassava in modo più favorevole i fondi residenti. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, ma la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che applicare una ritenuta a un fondo estero, quando un fondo italiano analogo sarebbe esente, viola la libera circolazione dei capitali (Art. 63 TFUE). La Corte ha riconosciuto il diritto al rimborso integrale, cassando la sentenza precedente.
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Tassazione Dividendi Fondi Esteri: Cassazione Riconosce Discriminazione
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un Fondo di Investimento Estero (tedesco) che chiedeva il rimborso della ritenuta alla fonte del 15% applicata sui dividendi ricevuti da società italiane. Il Fondo sosteneva una discriminazione rispetto ai fondi italiani, che beneficiavano di un'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione o di esenzione totale. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la tassazione dei dividendi fondi esteri, se le quote sono detenute da non residenti in Italia, viola il principio di libera circolazione dei capitali. Per tali dividendi si deve applicare l'esenzione totale dall'imposta sostitutiva, come previsto per i fondi italiani omologhi.
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Fondo Estero vs Fisco Italiano: Ritenuta sui Dividendi Discriminatoria
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un fondo di investimento tedesco, stabilendo che l'applicazione di una ritenuta fiscale del 15% sui dividendi percepiti da società italiane costituiva una ritenuta sui dividendi discriminatoria. Questo trattamento era sfavorevole rispetto a quello riservato a fondi italiani equivalenti, che avrebbero beneficiato di un'esenzione. La sentenza ha affermato che tale disparità viola il principio della libera circolazione dei capitali sancito dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). La Corte ha cassato la decisione precedente e ha riconosciuto al fondo il diritto al rimborso integrale dell'imposta.
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