Una società di recupero crediti pignora i fondi di un Ente Pubblico presso la sua banca tesoriera, iniziando la procedura a Milano. L'Ente si oppone sostenendo, tra le altre cose, l'incompetenza del tribunale milanese. Il Tribunale di Milano accoglie questa tesi. La società creditrice ricorre in Cassazione, che ribalta la decisione. La Suprema Corte chiarisce le regole sulla competenza territoriale opposizione all'esecuzione, stabilendo che per le contestazioni sul diritto a procedere (opposizione all'esecuzione), il foro competente è quello del luogo dove si svolge il pignoramento. Di conseguenza, la competenza viene definitivamente assegnata al Tribunale di Milano.
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