La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato contro un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. La difesa contestava l'utilizzabilità delle chat criptate, ottenute da autorità estere, come prova. La Corte ha stabilito che tali dati, se già acquisiti e decrittati all'estero, possono essere trasmessi tramite Ordine Europeo di Indagine senza necessità di un'autorizzazione preventiva del giudice italiano, rientrando nella disciplina della circolazione delle prove. La sentenza ha quindi confermato la validità di queste prove e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, chiarendo anche il momento consumativo del delitto di importazione di stupefacenti.
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