La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2750/2024, ha rigettato il ricorso di un Centro Trasmissione Dati (CTD) e di un bookmaker estero, confermando la loro responsabilità solidale per l'imposta unica scommesse relativa all'anno 2011. La Corte ha stabilito che, a partire dal 2011, la normativa permetteva alle parti di rinegoziare i loro accordi commerciali per trasferire l'onere fiscale, superando i profili di incostituzionalità validi solo per gli anni precedenti. È stata inoltre respinta la tesi della violazione del diritto UE, poiché l'imposta si applica a tutte le scommesse raccolte sul territorio italiano senza discriminazioni.
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