La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito che non è possibile richiedere l'usucapione di un immobile quando si è già proprietari in forza di un valido titolo di acquisto (acquisto a domino). Anche se il trasferimento non è opponibile ai creditori terzi a causa di un errore nella trascrizione dell'atto, ciò non fa venire meno la titolarità del bene, presupposto essenziale per l'usucapione. Il caso riguardava degli acquirenti che avevano scoperto che il loro immobile era stato pignorato a causa di un'inesattezza nella data di nascita del venditore originario in un atto di vendita precedente, rendendo la trascrizione non opponibile ai creditori. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che né l'usucapione ordinaria né quella abbreviata possono trovare applicazione in un'ipotesi di acquisto a domino.
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