Una promissaria acquirente trascrive nel 1996 una domanda per ottenere il trasferimento di un immobile in costruzione. Nelle more del giudizio, il costruttore vende l'immobile a terzi, che poi lo rivendono. Ottenuta la sentenza favorevole nel 2008, la promissaria acquirente ne chiede la trascrizione e rivendica la proprietà contro gli ultimi acquirenti. La Corte d'Appello rigetta la domanda per difformità tra la descrizione dell'immobile nella nota originaria e quella nella sentenza, escludendo l'effetto prenotativo. La Cassazione conferma la decisione: la trascrizione della domanda giudiziale è inopponibile ai terzi se la nota di trascrizione non consente l'esatta descrizione del bene, specie se l'immobile era già accatastato prima della trascrizione e i dati catastali potevano essere indicati con precisione. Vince l'ultimo acquirente, la promissaria acquirente perde e paga le spese.
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