La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4558/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. La Corte ha ribadito che delegare la contabilità a un professionista esterno non esonera l'amministratore dalla responsabilità penale, poiché su di lui grava un obbligo di vigilanza. Inoltre, per la bancarotta distrattiva è sufficiente il dolo generico, ovvero la volontà di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, senza che sia necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza.
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