Un socio viene condannato in via definitiva per aver manipolato un'assemblea societaria, creando una maggioranza fittizia per escludere altri soci. Successivamente, i suoi complici vengono assolti per lo stesso identico fatto, con la formula 'perché il fatto non sussiste'. La Corte di Cassazione ha stabilito che questa situazione crea un'incompatibilità oggettiva e giustifica la **revisione per contrasto di giudicati**. Il principio chiave è che il 'fatto' non è solo l'azione materiale, ma include anche gli aspetti normativi (come le regole dello statuto societario) che lo definiscono. Se una sentenza nega l'esistenza stessa del reato basandosi su questi elementi, la condanna dell'altro socio non può reggere. Di conseguenza, il processo del socio condannato deve essere riaperto.
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