La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di quote societarie di una società di gestione alberghiera, formalmente intestata a un soggetto terzo estraneo al reato. La vicenda nasce da un'ipotesi di infedeltà patrimoniale commessa dal socio di riferimento di un'altra società. Quest'ultimo, per aggirare un precedente sequestro sull'azienda alberghiera, aveva stipulato un contratto di affitto con la società di gestione per continuare a incassare i profitti dell'attività. La ricorrente, titolare formale delle quote sequestrate, ha impugnato il provvedimento lamentando la propria estraneità. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il sequestro preventivo di quote societarie è legittimo anche se appartengono a terzi estranei, qualora vi sia un nesso di strumentalità e la misura serva a impedire la prosecuzione o l'aggravamento degli effetti del reato.
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