La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto che, dopo essere stato assolto, ha presentato per la terza volta la medesima istanza per la restituzione di beni sequestrati. La Corte ha stabilito che la riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, è proceduralmente preclusa dall'art. 666, comma 2, c.p.p., senza che sia necessario un provvedimento definitivo precedente. L'istanza è stata considerata una mera reiterazione e quindi rigettata.
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