La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32766/2024, ha confermato la legittimità del sequestro preventivo sui beni di due società ritenute 'società schermo'. La Corte ha stabilito che, anche se operativi, i beni di un'entità giuridica priva di autonomia e usata come mero strumento da un individuo per scopi personali, possono essere confiscati. Nel caso di specie, il controllo totale dell'amministratore e l'uso di fondi societari per fini privati sono stati elementi decisivi per qualificare le aziende come schermi fittizi, rendendo i loro ricorsi inammissibili.
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