La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16172/2025, ha rigettato il ricorso di una società conduttrice, stabilendo che il recesso dal contratto di locazione produce effetti solo se il conduttore fornisce la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del locatore. La Corte ha sottolineato che il recesso è un atto unilaterale recettizio e l'onere della prova grava su chi intende avvalersene. Di conseguenza, è stata confermata la condanna della conduttrice al risarcimento dei danni all'immobile.
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